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Norme contenute nel
Decreto di luglio (Legge 248/2006) e nel decreto
fiscale di ottobre (DL 262/2006) e nella legge
finanziaria 2007
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI:
Le compravendite di beni immobili, sono soggette ad
accertamento:
a) in base al valore normale ai fini Irpef e Iva,
assumendo ai fini Iva la cifra del mutuo erogato
come soglia minima del valore normale (articolo 35,
commi 2, 3 e 23-bis del Dl 223/06, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 248/06);
b) in base al valore venale in comune commercio, ai
fini dell'imposta di registro e non più in base al
valore automatico, fatta eccezione per le unità
immobiliari a uso abitazione (e relative pertinenze)
nelle transazioni intervenute fra privati, entrambi
senza partita Iva (articolo 35, comma 23-ter)
CONDOMINI SOSTITUTI DI IMPOSTA:
Sarà il condominio a pagare le imposte sui lavori
compiuti dalla ditta che li ha svolti in appalto o
dalle persone alle quali è stata chiesta una
prestazione di lavoro. Il condominio quale sostituto
di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta
del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di
rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o servizi,
anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi,
effettuate nell’esercizio di impresa.
CONTROLLI SU IMPOSTA REGISTRO, IPOTECARIA E
CATASTALE:
Estesi ai fini degli accertamenti in materia di
imposta di registro, ipotecaria e catastale i più
ampi poteri istruttori previsti ai fini delle
imposte dirette: accesso in azienda, possibilità di
inviare un questionario anche all'indirizzo di un
privato consumatore, indagine finanziaria,
possibilità di irrogare sanzioni in caso di mancata
risposta, eccetera; ciò anche per i controlli sulle
locazioni e al di là delle fattispecie di vendita di
immobili che già dal 1º gennaio 2006 erano state
attratte in tale modalità di controllo (ai sensi
dell'articolo 1, comma 495, legge 266/05), (articolo
35, comma 24)
COMPRAVENDITA IMMOBILI:
la norma prevede l'innalzamento al 20% dell'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di fabbricati e di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria
acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni.
La legislazione vigente prevede che le plusvalenze
in oggetto siano assoggettate, su richiesta del
venditore, ad imposta sostitutiva del 12,5%.
AGENTI IMMOBILIARI:
Gli agenti immobiliari devono registrare le
scritture private tra i loro clienti quando queste
contengano operazioni di affari. La norma comporta
una modifica al Testo Unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR
n.131 del 26/04/1986, nella misura in cui prevede
per gli agenti di mediazione immobiliare l’obbligo
di registrazione per tutte le scritture private non
autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito
della loro attività per la conclusione di affari;
gli agenti, inoltre, diventano solidamente
responsabili per il pagamento dell’imposta in
questione.
DETRAZIONE CANONE LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE:
La norma prevede la detraibilita' dall'irpef del 19
per cento del canone di locazione pagato per
l'alloggio degli studenti universitari fuori sede,
per un importo massimo di 500 euro. La legislazione
vigente non prevede alcuna detraibilita' per tali
spese
TRACCIABILITA' DEI COMPENSI:
Obbligo per i professionisti di evitare, nelle
transazioni giornaliere, l'uso del denaro contante,
anche per importi correnti. Al divieto di accettare
versamenti sopra i mille euro (importo destinato a
ridursi fino a 100 euro nel giro di due anni), si
aggiunge l'obbligo di istituire un conto corrente,
per chi non ne possedeva uno in precedenza (articolo
35, commi 12 e seguenti)
AGENTI DELLA RISCOSSIONE:
Gli agenti della riscossione sono abilitati per
legge, previa autorizzazione dei rispettivi
direttori generali, a utilizzare i dati relativi ai
conti risultanti dall'anagrafe sezionale dei
rapporti costituita ai sensi dell'articolo 37, comma
4, nonché le evidenze relative alle operazioni extra
conto comunicate dagli operatori finanziari per le
attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
su apposita richiesta presentata a qualunque
soggetto pubblico, possono altresì prendere visione,
estrarre copia e farsi certificare qualunque altra
tipologia di dato rilevante ai fini dell'iscrizione
a ruolo (articolo 35, commi 25 e seguenti e articolo
37, comma 4, lettera b)
LOTTA AL LAVORO NERO:
Sanzioni a carico dei datori di lavoro per
l'utilizzo di manodopera irregolare; in sostituzione
della vecchia misura commisurata alle giornate di
lavoro, si applica la nuova sanzione quantificata
fra 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore "a
nero", cui va aggiunta la maggiorazione pari a 150
euro per ogni giornata di lavoro effettivo. A
irrogare la sanzione sarà la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio e non più
l'agenzia delle Entrate (che mantiene i poteri di
constatazione delle violazioni) (articolo 36-bis,
commi 7 e 8)
IVA E COMPENSAZIONI INDEBITE:
Reclusione da sei mesi a due anni verso chi, per una
cifra al di sopra di 50mila euro, omette il
versamento Iva, dovuta in base alla dichiarazione
annuale, entro il termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo d'imposta
successivo; stessa sanzione si applica per
l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti o non
spettanti oltre la medesima soglia (articolo 35,
comma 7)
ACCERTAMENTI E REATI TRIBUTARI:
Prolungamento dei termini di decadenza dell'azione
di accertamento (raddoppio della durata normale),
per gli anni in cui vi sia contestazione di reati
tributari (articolo 37, commi 24 e 25)
ELENCO CLIENTI E FORNITORI:
Obbligo di invio dell'elenco clienti e fornitori,
comprensivo di importo complessivo delle operazioni,
e separata indicazione di imponibile, imposta, quota
non imponibile e quota esente; relativamente alla
prima annualità (2006) non dovranno essere indicati
i dati relativi ai soggetti senza partita
(consumatori finali) (articolo 37, commi 8 e 9)
PROFESSIONISTI E PARADISI FISCALI:
Viene introdotto nell’articolo 110 del Tuir un nuovo
comma, che estende il regime di indeducibilità delle
componenti negative derivanti da rapporti economici
intercorsi con “paradisi fiscali” anche alle
prestazioni rese da professionisti domiciliati in
detti paradisi.
STUDI DI SETTORE:
Estensione, dal periodo d'imposta 2005, delle regole
di accertamento in base agli studi di settore valide
per le imprese in contabilità semplificata alle
imprese di maggiori dimensioni, entro i limiti di
ricavo annuo pari a 5.164.569 euro, che sono in
regime di contabilità ordinaria (per opzione o anche
per obbligo) - (articolo 37 commi 2 e 3)
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